argomento: de jure condendo - esecuzione e ordinamento penitenziario
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di Marilena Colamussi
Appena assegnata (4 febbraio 2020) alla Commissione Giustizia in sede referente, la proposta di legge ordinaria C. 2298, promossa dall’onorevole Siani ed altri, recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”.
Il buon proposito del disegno di legge è quello di bandire, una volta per tutte, la presenza dei bambini dal carcere, dando concreta attuazione alla legge n. 62/2011 in parte rimasta sulla carta per l’assenza di risorse finanziarie destinate a tale obiettivo, specie con riferimento alla istituzione di "Case famiglia protette" e di "Istituti a custodia attenuata" (ICAM).
Significative le novità proposte sul fronte cautelare (artt. 275 e 285-bis c.p.p.) e nelle modalità esecutive delle misure cautelari (art. 293 c.p.p.) onde evitare l’ingresso, anche solo provvisorio, dei bambini in carcere.
Parallelamente si interviene con lo stesso spirito sulla disciplina dell’esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.) e sull’istituto del rinvio dell’esecuzione della pena, in relazione al quale l’interesse punitivo dello Stato recede dinanzi alla tutela delle relazioni familiari, della maternità (art. 31 Cost.) e, soprattutto, della salute della donna in gravidanza e del figlio minore (art. 32 Cost.). In particolare, la proposta di legge prevede un più ampio ricorso a tale beneficio, attraverso l’innalzamento del limite di età da uno a tre anni della prole della condannata a pena detentiva, che legittima il «rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena», ex art. 146 c.p., mentre con rifermento alle ipotesi di rinvio “facoltativo” (art. 147 c.p.), il limite di età della prole della condannata verrebbe portato da tre a sei anni.