argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 17 gennaio 2020, n. 1799)Articoli Correlati: esecuzione della pena - sospensione - reati ostativi - tempus regit actum
In virtù del principio “tempus regit actum”, il provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena, legittimamente emesso ai sensi dell’art. 656 c.p.p., non può essere revocato per effetto del sopravvenire di una legge (l. 9 gennaio 2019 n. 3) che amplia il catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all’art. 4 bis ord. pen.