argomento: de jure condendo
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di Marilena Colamussi
In data 17 gennaio 2020 è stata assegnata alla Commissione Giustizia in sede referente, la proposta di legge ordinaria C. 2306, promossa dal Presidente del Consiglio Conte ed altri, recante "Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato nonché di ragionevole durata e di estinzione del processo".
Il disegno di legge si incentra sulla distinzione tra “prescrizione del reato” e “prescrizione processuale”, elaborata per la prima volta dalla Commissione ministeriale di studio per la riforma del processo penale, presieduta dal Prof. Giuseppe Riccio, nel 2007.
Parallelamente alla prescrizione del reato la cui decorrenza cessa con il compimento di un atto che dà impulso al giudizio (decreto che dispone il giudizio; decreto di giudizio immediato; decreto di citazione a giudizio; ecc.), si introduce l’istituto della prescrizione processuale quale causa estintiva del processo dovuta alla irragionevole durata, in ossequio al principio costituzionale e convenzionale.
Per ogni grado del processo viene fissato un tempo massimo di durata, decorso inutilmente il quale deve essere dichiarata l’estinzione. In particolare, i termini entro i quali il processo deve essere concluso, a partire dalla prima udienza, sono di un anno per i reati puniti con l’arresto o la reclusione fino a cinque anni, anche se congiunta con la pena pecuniaria, e di due anni per i reati puniti con la reclusione superiore a cinque anni. Per i processi celebrati in appello o dinanzi alla Corte di Cassazione, i termini entro i quali il rito deve essere concluso sono rispettivamente di due anni e di un anno e sei mesi.
In ogni grado del giudizio è attribuito al giudice il potere discrezionale di aumentare fino alla metà i termini di prescrizione del processo per la particolare complessità del giudizio, in considerazione anche del numero degli imputati e delle imputazioni.