argomento: corti europee - liberta' personale
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 9 gennaio 2020, Jeddi c. Italia)Articoli Correlati: misure restrittive della libertà personale - immigrazione clandestina - espulsione dal territorio dello Stato dello straniero
Non integra violazione dell’art. 5 Cedu il collocamento in un centro di identificazione e di espulsione del clandestino sprovvisto di documento d’identità ed incapace di fornire all’autorità prova dei requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (nel caso di specie, il ricorrente lamentava di avere trascorso 15 giorni in un C.I.E. a Milano, nonostante il tribunale di Napoli avesse affermato il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno in Italia per ragioni umanitarie. Non c’è violazione dell’art. 5 Cedu poiché, prima di avere contezza della pronuncia napoletana, l’istante si recava clandestinamente in Svizzera; da lì veniva espulso in Italia in applicazione del regolamento di Dublino e collocato nel C.I.E., poiché non era in possesso di un documento di identità, né era in grado di fornire indicazioni circa l’esito del procedimento volto a regolarizzare la propria permanenza nel nostro Paese).