argomento: corti europee - esecuzione/trattamento carcerario
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 7 gennaio 2020, Ciupercescu c. Romania)Articoli Correlati: Divieto di trattamenti inumani e degradanti - sovraffollamento carcerario - tutela della vita privata e familiare - ammissibilità dei ricorsi alla Corte di Strasburgo
La Corte detta alcuni principi utili a valutare la compatibilità delle condizioni detentive con i parametri convenzionali.
In primo luogo, non sussiste violazione dell’art. 3 Cedu se, dinanzi ad uno sporadico disturbo di salute del recluso, l’autorità gli fornisce cure tardive; infatti, non può considerarsi come un trattamento inumano quello che non comprometta la salute dell’interessato (nel caso di specie, il ricorrente soffriva di disturbi dentali non cronici; la Corte rileva come antibiotici ed antidolorifici gli fossero sempre stati somministrati, benché, talora in ritardo. Questa condotta, per quanto criticabile, non integra l’infrazione dell’art. 3 Cedu).
In secondo luogo, non sussiste violazione dell’art. 8 Cedu nel caso in cui l’autorità penitenziaria operi controlli sulle comunicazioni che il detenuto rivolge all’esterno: si tratta di un’evenienza connessa al necessario grado di severità della permanenza in carcere (nel caso di specie, il ricorrente si doleva della vigilanza sulle chiamate ai familiari, in particolar modo di quelle indirizzate alla moglie, in Italia).
Sul piano procedurale, infine, è ribadita la principale regola di ammissibilità dei ricorsi: le istanze dirette al giudice strasburghese devono contenere tutti gli elementi a dimostrazione delle censure sollevate, onde permetterne l’apprezzamento della Corte senza ulteriori indagini (nel caso di specie, buona parte delle rimostranze erano dichiarate inammissibili, poiché sprovviste del necessario supporto probatorio).