argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 18 dicembre 2019, n. 51083)Articoli Correlati: giudice di esecuzione - pena edittale - illegittimità costituzionale
Il giudice dell’esecuzione non può esaurire il proprio compito delibativo mediante il giudizio confermativo della pena già inflitta, perché rientrante nell’ambito, sia della forbice punitiva stabilita dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima, sia di quella attualmente vigente, ma deve rinnovare la valutazione sanzionatoria in concreto con una necessaria riduzione della pena stessa, anche se non in misura predeterminata o assoluta, ma stabilita in via discrezionale in base alle caratteristiche del caso, da giustificare con congrua motivazione.