argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 18 dicembre 2019, n. 51086)Articoli Correlati: giudice di esecuzione - patteggiamento - rideterminazione della pena
Il giudice dell’esecuzione, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23/01/2019 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 in riferimento alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14 dello stesso testo normativo nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei anni, sia richiesto di accogliere il nuovo accordo delle parti sulla rideterminazione della pena che tenga luogo di quella inflitta con sentenza irrevocabile di patteggiamento, deve valutare l’istanza congiunta delle parti e può rideterminare la pena in favore del condannato soltanto in caso di mancato accordo, ovvero di pena ritenuta incongrua; in questo secondo caso, senza fare ricorso a criteri automatici di tipo aritmetico, provvede in via autonoma e discrezionale ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., pur nel rispetto dell’accordo originariamente intervenuto tra le parti quanto agli elementi influenti sulla pena, non coinvolti nel giudizio di illegittimità costituzionale.