argomento: corti europee - contraddittorio
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 5 dicembre 2019, Makeyan e altri c. Armenia )Articoli Correlati: giusto processo europeo - contraddittorio - utilizzabilità
Denunciano la lesione del diritto ad un processo equo tre cittadini di nazionalità armena condannati per aver intralciato le operazioni di voto all’interno di un seggio elettorale, sulla base di dichiarazioni rese nelle indagini e successivamente ritrattate in dibattimento, dopo che il giudice aveva rigettato la richiesta dei testi non comparire per le pressioni psicologiche e il timore di minacce provenienti da ambienti vicini agli imputati. La Corte europea ritiene che la decisione del giudice nazionale di utilizzare in chiave probatoria quanto affermato dai testi in sede investigativa davanti agli organi inquirenti, non configura una violazione dell’art. 6 C.e.d.u.. Nel solco di una elaborazione ormai consolidata, si afferma che il principio del contraddittorio risulta garantito quando la difesa ha avuto un’occasione adeguata e sufficiente per contestare e interrogare il testimone a carico almeno in una delle fasi del procedimento penale; in tal caso, il giudice è libero di dare prevalenza, indistintamente, a quanto detto in udienza pubblica oppure a quanto detto nelle indagini. In ipotesi di dichiarazioni oggetto di ritrattazione, la loro utilizzabilità è subordinata alla possibilità del controesame della difesa nel corso del dibattimento. Nel caso di specie, i difensori avevano controesaminato i testi sia durante l’inchiesta preliminare, sia in dibattimento al momento della ritrattazione, giustificata dall’asserita, indebita, manipolazione da parte degli investigatori; il giudice, nella sua libera valutazione delle prove, non avendo ritenuto credibili le dichiarazioni dibattimentali per una serie di ragioni adeguatamente motivate, legittimamente fondava il giudizio di colpevolezza sulla base degli esiti cognitivi raccolti nelle indagini.