argomento: corte di cassazione - sezioni unite - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 19 novembre 2019, n. 46898)Articoli Correlati: controllo giudiziario delle aziende - decisione del tribunale competente - impugnazione - ammissibilità
Le Sezioni Unite hanno affermato che le decisioni del tribunale competente per le misure di prevenzione sulle richieste in tema di controllo giudiziario, compreso, pertanto, il provvedimento di rigetto dell’istanza di applicazione di tale misura, presentata a norma dell’art. 34 bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono impugnabili mediante ricorso, anche nel merito, dinanzi alla Corte d’appello, quale mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 del citato d.lgs. n. 159 del 2011.