argomento: corti europee - contraddittorio
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 12 novembre 2019, Adamčo c. Slovacchia)Articoli Correlati: giusto processo europeo - contraddittorio - cross examination
Due sono gli aspetti del giusto processo che la pronuncia considera.
Sotto un primo profilo, si esamina il diritto dell’accusato a prendere puntuale posizione sulle accuse che gli vengono rivolte, anche a mezzo di istanze e di memorie; qualora l’imputato articoli in tal modo la propria difesa e sia richiesta una risposta da parte dell’autorità, questa deve essere celere e deve essere notificata tempestivamente a tutte le parti interessate (nel caso di specie, la Corte riconosceva la violazione dell’art. 6 Cedu poiché ad un cittadino slovacco non erano state notificate le osservazioni redatte dall’accusa contro il suo appello e contro il successivo ricorso per cassazione. In tal modo – affermano i giudici europei – era vulnerato il suo diritto ad interloquire davanti ai giudici dell’impugnazione).
Il secondo punto riguarda il rapporto tra l’imputato e i testimoni a carico. Una sentenza di condanna non può basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni di un testimone che la difesa non abbia potuto controesaminare; per la stessa ragione, qualora il loquens, prima, fornisca informazioni a favore della difesa e, poi, muti versione nel corso del processo, è diritto dell’imputato rivolgere al dichiarante nuove domande e, più in generale, portare prove in giudizio a confutazione della nuova versione sostenuta (nel caso di specie, la Corte riconosceva la violazione dell’art. 6 Cedu, poiché al ricorrente non era stata data la possibilità di dimostrare che il teste M., improvvisamente divenuto ostile, aveva fornito una versione dei fatti diversa dall’iniziale in ragione di un accordo sottoscritto con l’accusa per ottenere alcuni benefici in un diverso processo in cui era accusato di gravi reati; nondimeno, il ricorrente era stato condannato e i giudici avevano ritenuto essenziale la deposizione del teste M.).