argomento: corte di cassazione - sezioni unite - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 13 novembre 2018, n. 51407)Articoli Correlati: sorveglianza speciale
Nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di di una rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.