argomento: corti europee - prove
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 29 ottobre 2019, Hatice Çoban c. Turchia)Articoli Correlati: - giusto processo - libertà di espressione - stampa e processo penale
Sussiste violazione dell’art. 10 Cedu allorquando un esponente politico, condannato per avere incitato alla rivolta la folla in ascolto di un suo comizio, palesi, durante tutti i gradi del giudizio, la divergenza tra i contenuti del suo discorso pubblico così come realmente esposti e quelli, invece, descritti dalla stampa e dai rapporti di polizia giudiziaria, e i giudici si astengano dall’approfondire il punto, omettendo di esaminare le persone che avevano preso parte al raduno, come invece puntualmente richiesto dalla difesa (caso nel quale un esponente del DTP fu accusato e, poi, condannato per avere reso dichiarazioni a favore del PKK. La condanna si fondava sui report dei giornali e sulla relazione della polizia giudiziaria. Individuate dal ricorrente discrepanze tra quello che fu da lui riferito – id est, un semplice appello a risolvere tempestivamente la questione curda – e ciò che fu riportato dalla polizia e dalla stampa, i giudici si astenevano dall’assumere le dichiarazioni di coloro che parteciparono al comizio del ricorrente, donde l’iniquità del procedimento e la violazione della libertà di espressione dell’istante).