Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

23/10/2019 - Corte cost., sent. 24 ottobre 2019, n. 222

argomento: corte costituzionale

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Divieto di un secondo giudizio - Inapplicabilità nei confronti di un imputato già condannato per gli stessi fatti a sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale, ai sensi della CEDU - Inosservanza degli obblighi internazionali - Inammissibilità

 

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli».