argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 7 ottobre 2019, n. 41063)Articoli Correlati: reato continuato - riconoscimento della continuazione - copia della sentenza
L’imputato che richiede, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l’onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. c.p.p. dettato per la sola fase esecutiva.