argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 26 luglio 2019, n. 34091)Articoli Correlati: incidente probatorio - testimonianza - violenza sessuale
È abnorme e ricorribile per cassazione l’ordinanza di rigetto dell’istanza di incidente probatorio formulata ai sensi dell’art. 392, comma 1 bis, c.p.p., fondata su valutazioni di opportunità. La norma in questione, nel prevedere che le parti possono chiedere al g.i.p. di procedere con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza, minorenne o maggiorenne, del reato di violenza sessuale «anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1», esclude qualsiasi potere discrezionale da parte del giudice circa l’opportunità di accogliere la richiesta. Le uniche valutazioni consentite attengono alla sussistenza dei requisiti indicati dalla disposizione vale a dire che: l’istanza provenga da soggetto processuale legittimato; il procedimento penda nella fase delle indagini preliminari ovvero in udienza preliminare; si stia procedendo per uno dei reati indicati dall’art. 392, comma 1 bis, c.p.p. o quando la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità; la testimonianza di cui si richiedere l’assunzione riguardi un minore di età ovvero la persona offesa maggiorenne.