argomento: decisioni in contrasto - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 17 maggio 2019, n. 21767)Articoli Correlati: Efficiacia sentenza Corte edu - sentenza Corte edu Contrada c. Italia
Il provvedimento in esame rimette alle Sezioni Unite la controversa questione relativa alla efficacia della sentenza della Corte EDU Contrada c. Italia e alla estensione dei principi affermati in tale sentenza nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, e, in caso affermativo, la questione relativa alla individuazione del rimedio processuale applicabile.
Un primo orientamento è propenso ad estendere erga omnes il solo principio della sentenza relativo al deficit strutturale rinvenuto nel sistema italiano sulla prevedibilità della sanzione per la condotta di natura agevolativa, a causa dell’incertezza interpretativa fino al 1994 sulla qualificazione giuridica del fatto nel concorso esterno in associazione mafiosa; questa giurisprudenza ritiene che a fronte di tale deficit, da valutare non in termini assoluti, ma soggettivamente, il rimedio per conformarsi al dictum della Corte sia la riapertura del processo (Cass., sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193; Cass., sez. I, 10 aprile 2017, n. 53610). Secondo un diverso orientamento non vi sono principi generali da applicare al di fuori del singolo caso concreto, anche in considerazione del fatto che la decisione della Corte europea sarebbe condizionata da un presupposto erroneo, vale a dire la ritenuta natura “giurisprudenziale” della fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa (tra le altre Cass., sez. I, 12 gennaio 2018, n. 8661; Cass., sez. I, 12 giugno 2018, n. 36505; Cass., sez. I, 12 giugno 2018, n. 36509; Cass., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 15574, Papa). L’ordinanza in esame rileva criticità in entrambe le interpretazioni offerte dalla Corte di cassazione e propone una terza opzione esegetica secondo cui la sentenza sul caso Contrada avrebbe inteso censurare tout court la qualità della base legale e della norma incriminatrice e della pena, con la conseguenza che si dovrebbe estendere erga omnes il principio per cui la fattispecie di concorso esterno delineata dagli artt. 110 e 416 bis c.p. non potrebbe più trovare applicazione per i fatti commessi prima del cristallizzarsi nel 1994 dell’interpretazione consolidata delle Sezioni Unite.