argomento: decisioni in contrasto - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Cass. sez. VI, 3 giugno 2019, n. 24661)Articoli Correlati: misure di prevenzione - richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159/2011 - ricorso per cassazione
In materia di misure di prevenzioni, il provvedimento in esame rimette alle Sezione Unite la questione se sia proponibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione neghi l’applicazione del controllo giudiziario richiesto dall’impresa destinataria di una informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6 d. lgs. n. 159 del 2011. La giurisprudenza che ammette la ricorribilità per cassazione del provvedimento – di accoglimento o di rigetto - con cui il tribunale si pronuncia sulla richiesta di controllo giudiziario, si fonda sul richiamo contenuto nel citato art. 34 bis alle forme del procedimento in camera di consiglio previste dall’art. 127 c.p.p., che al comma 7 contempla la possibilità di proporre ricorso per cassazione (Cass. sez II, 15 marzo 2019, n. 17451; Cass. sez. II 13 febbraio 2019, n. 14586; Cass. sez. II, 20 luglio 2018, n. 34526). Altra giurisprudenza, al contrario, ritiene che il richiamo all’art. 127 c.p.p. contenuto nell’art. 34 bis, comma 6 d. lgs. n. 159 del 2011 riguardi solo la forma partecipata del procedimento e non possa estendersi ai mezzi di impugnabilità per i quali vale il principio di tassatività, con la conseguenza che deve ritenersi esclusa ogni impugnabilità del provvedimento (v. giurisprudenza inedita richiamata nel provvedimento in esame).