argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass. sez. VI, 29 aprile 2019, n. 17770)Articoli Correlati: sentenza di patteggiamento - misure di sicurezza - ricorso per cassazione
L’ordinanza in esame evidenzia un contrasto giurisprudenziale sulla ammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento in relazione alle statuizioni che concernono le misure di sicurezza personali e patrimoniali, con riguardo sia alla omessa applicazione di una misura di sicurezza, sia alla mancata motivazione circa la misura disposta. Secondo un orientamento, in tal caso, il ricorso per cassazione è da escludersi perché il comma 2 bis dell’art. 448 c.p.p., introdotto con la riforma Orlando, individua ipotesi tassative per la proponibilità del ricorso (V. Cass. sez. III, 10 ottobre 2018, n. 45559; Cass. sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 6136; Cass. sez. VI, 25 gennaio 2019, n. 3819). Un orientamento contrapposto ammette invece il ricorso per cassazione facendo perno su una interpretazione estensiva della nozione di illegalità della misura di sicurezza o operando una distinzione tra le statuizioni che recepiscono il contenuto dell’accordo delle parti, assoggettate ai limiti previsti dall’art. 448 comma 2 bis c.p.p., e le statuizioni estranee al concordato sulla pena, impugnabili secondo le regole generali (Cass. sez. III, 14 maggio 2019, n. 20781; Cass. sez. III, 29 gennaio 2019, n. 4252; Cass. sez. I, 15 marzo 2019, n. 11595; Cass. sez. III, 4 luglio 2018, n. 30064).