argomento: corti europee - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 13 giugno 2019, Viola c. Italia (2))Articoli Correlati: ergastolo - associazione di tipo mafioso - Divieto di trattamenti inumani e degradanti
Dall'espressa volontà di non collaborare con la giustizia, manifestata dal condannato all'ergastolo per delitti di stampo mafioso, non è possibile derivare, sic et simpliciter, una presunzione di pericolosità sociale del reo, ostativa di taluni benefici, applicabili in ambito penitenziario. La regola opera, vieppiù, in presenza di altre circostanze fattuali che inducono ad un giudizio di segno opposto proprio sul piano della pericolosità osciale: ad esempio, la mancanza di collaborazione, quando quest'ultima sia "impossibile" ed "inesigibile", non è sintomo della volontà di non dissociarsi dal sodalizio mafioso. Ogni diversa conclusione contrasta con il divieto di trattamenti inumani e degradanti imposto dall'art. 3 della Convenzione e.d.u.