argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - giudice (e provvedimenti)
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 7 giugno 2019, n. 25312)Articoli Correlati: sospensione condizionale della pena - obbligo di motivazione
Il giudice di merito ha il dovere di motivare sull’utilità della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena rispetto al contrario interesse dell’imputato a non goderne; il beneficio può essere applicato anche d’ufficio, ma sulla base di una valutazione in concreto di utilità di detta concessione per finalità di prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la ratio dell’istituto.