argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 6 giugno 2019, n. 25201)Articoli Correlati: revisione - sentenza di patteggiamento
La revisione della sentenza di patteggiamento è consentita quando la prognosi proscioglitiva, sulla base di nuove prove, è parametrata ai criteri dell’art. 129, comma 1, c.p.p. e non alla “evidenza” probatoria prevista dall’art. 129, comma 2, c.p.p.