argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 30 aprile 2019, n. 17869)Articoli Correlati: sospensione del procedimento con messa alla prova - programma di trattamento - consenso imputato
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464 bis, comma 2, c.p.p., in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.