argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 29 maggio 2019, n. 131)Articoli Correlati: messa alla prova
Sospensione del procedimento con messa alla prova – Diversa qualificazione giuridica del fatto – Non fondatezza
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell’art. 168-bis» del codice penale.