Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

28/05/2019 - Corte cost., sent. 29 maggio 2019, n. 131

argomento: corte costituzionale

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Sospensione del procedimento con messa alla prova – Diversa qualificazione giuridica del fatto – Non fondatezza

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell’art. 168-bis» del codice penale.