argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - difesa e difensori
» visualizza: il documento (Cass., sez. IV, 29 aprile 2019, n. 17668)Articoli Correlati: patrocinio a spese dello Stato - revoca provvedimento di ammissione - decreto di liquidazione del compenso
Alla revoca ai sensi dell’art. 112, comma 1 lett. d), del d.p.r. 115/2002 del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l’autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell’art. 82 del d.p.r. 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato.