argomento: decisioni in contrasto - mezzi di prova e di ricerca della prova
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In tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, la giurisprudenza si è attestata su posizioni differenti e articolate. Nel complesso e composito panorama giurisprudenziale sull’argomento, si individua un primo orientamento che, in diverse prospettive, fa leva su una nozione di tipo strutturale, sostanziale, e non formale, di “diverso procedimento”: la diversità del procedimento non è collegabile al dato puramente formale della separazione e del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma a quello sostanziale, con la conseguenza che il procedimento è il medesimo quando il contenuto dell’originaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dei reati per cui si procede sono strettamente connessi e collegati, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, dovendosi avere riguardo non alla diversità dei reati ma al contenuto della notizia di rato e alla sua potenzialità espansiva (ex plurimis Cass. sez. VI, 21 settembre 1994, n. 2135;Cass. sez. VI, 25 marzo 2010, n.11472; Cass. sez. VI, 27 novembre 2012, n. 46244; Cass. sez. II, 23 gennaio 2014, n. 3253; Cass. sez. III, 18 dicembre 2014, 52503; Cass. sez., V 28 ottobre 2016, n. 45535; Cass. sez. III 20 giugno 2018, n. 28516). Secondo un diverso filone interpretativo, invece, a fronte di un provvedimento autorizzativo legittimamente emesso per uno dei reati indicati nell’art. 266 c.p.p., le intercettazioni devono ritenersi utilizzabili per tutti i reati relativi al medesimo procedimento, in quanto il divieto di utilizzazione stabilito dall’art. 270 c.p.p. postula l’esistenza di più procedimenti ab origine tra loro distinti (ex plurimis Cass. sez. VI, 22 dicembre 2014, n. 53418; Cass. sez. IV, 13 luglio 2015, n. 29907;Cass. sez. II 8 marzo 2016, n. 9500; Cass. sez. V, 5 aprile 2018, n. 15288). Il provvedimento in esame rimette alle Sezioni unite la questione se a seguito di autorizzazione allo svolgimento di operazioni di intercettazione per uno dei reati di cui all’art. 266 c.p.p., le conversazioni intercettate siano comunque utilizzabili per tutti i reati oggetto del procedimento e se dunque la nozione di “diverso procedimento” di cui all’art. 270 c.p.p. sia applicabile solo nel caso di procedimento ab origine diverso e non anche nel caso di reato basato su notizia di reato emergente dalle stesse operazioni di intercettazione, ma priva di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con il reato o i reati per i quali le intercettazioni sono state autorizzate.