argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 24 aprile 2019, n. 17579)Articoli Correlati: regime ex art. 41 bis - permanenza aria aperta - motivi eccezionali
La riduzione della durata della permanenza all’aria aperta per i detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41 bis ord. pen., deve essere adottata con un provvedimento della direzione dell’istituto penitenziario, che dia conto dei “motivi eccezionali”, i quali, dunque, non possono essere assunti, nei confronti del singolo detenuto, sulla base del mero decreto ministeriale, salvo che questo sia in grado di indicare i suddetti motivi.