argomento: corti europee - misure cautelari
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 16 aprile 2019, Alparslan Altan c. Turchia)Articoli Correlati: misure restrittive della libertà personale - misure cautelari personali - gravi indizi di colpevolezza
Il semplice sospetto di appartenenza ad un'organizzazione terroristica non raggiunge il livello di "plausibilità" dell'ipotesi accusatoria (e, quindi, traslando il concetto nel sistema nostrano, di gravità degli indizi di colpevolezza) sufficiente ad applicare la cautela custodiale, sì come richiesto dall'art. 5, §1, lett. c) della Convenzione. Nel caso di specie, la misura appariva ancor più inadeguata, rammentando l'assenza di pendenze penali del ricorrente e, soprattutto, il suo ruolo di giudice della corte costituzionale turca.