argomento: corti europee - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 4 aprile 2019, G.S. c. Bulgaria)Articoli Correlati: estradizione - divieto di tortura
Costituisce una violazione dell'art. 3 Cedu la decisione dell'autorità nazionale di estradare un individuo verso un Paese dove rischia concretamente di essere assoggettato a tortura. La Corte ha chiarito che, in materia di estradizione, lo Stato richiesto deve, al di là di ogni formalismo, condurre un'analisi, concreta ed approfondita, finalizzata a stabilire se, a dispetto delle rassicurazioni dello Stato richiedente, vi possa essere il rischio che l'estradato sia sottoposto a tortura (nel caso di specie i giudici strasburghesi hanno ritenuto che fosse contraria al parametro convenzionale la decisione adottata dall'autorità bulgara, di eseguire l'estradizione di una persona verso l'Iran, senza i predetti approfondimenti).