argomento: corte di cassazione - sezioni semplici
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 4 aprile 2019, n. 14987)Articoli Correlati: esecuzione della pena - sospensione ordine di esecuzione - detenzione domiciliare
Nei confronti del condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p. e che non ha avanzato la richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ulteriore sospensione dell’esecuzione, quando sussistono le condizioni previste dall’art. 1 della L. 26 novembre 2010, n. 199, per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere se la pena vada eseguita presso il domicilio.