argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
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Il Tribunale del riesame non può sindacare la “qualità” dei motivi posti a fondamento della richiesta di differimento dell’udienza ex art. 309, comma 9 bis, c.p.p., il giudicante deve solo dare atto della esistenza di giustificati motivi e della loro “non pretestuosità”. L’unico ambito di piena scelta discrezionale assegnato al Tribunale consiste nella valutazione della durata della dilazione dell’udienza dai cinque ai dieci giorni, con la precisazione che il termine minimo di cinque giorni non è derogabile.