argomento: decisioni in contrasto - contraddittorio
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Il provvedimento in esame rimette alle Sezioni Unite il quesito se, per la valida pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis c.p.p., integri presupposto sufficiente il fatto che l'indagato nel corso della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, con nomina del difensore d’ufficio, elegga contestualmente il domicilio presso di lui. Una corrente giurisprudenziale, riprendendo un’interpretazione avanzata dalla giurisprudenza con riguardo alla normativa previgente, afferma che la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d'iniziativa della polizia giudiziaria, in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, in quanto la conoscenza effettiva del procedimento può essere garantita solo con un atto formale di contestazione idoneo ad informare l'accusato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (Cass. sez. I, 2 marzo 2017, n. 16416; Cass. sez. II, 24 gennaio 2017, n. 9441). Al contrario, un diverso orientamento non considera giuridicamente possibile richiamare gli approdi giurisprudenziali e i principi elaborati con riferimento al sistema previgente e reputa valida la notificazione all'imputato presso il difensore d'ufficio domiciliatario, indicato nel corso delle indagini preliminari, in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento prevista dall'art. 420 bis c.p.p. ( Cass. sez. V, 7 settembre, n. 40848; e in tema di rescissione del giudicato Cass. sez. II, 7 giugno 2018; Cass. sez. IV, 2 novembre 2018, n. 499 16).