Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

31/03/2019 - Cass. Sez. VI, 4 marzo 2019, n. 9435

argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali

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La questione relativa alla decorrenza del termine per impugnare la sentenza emessa a conclusione del giudizio abbreviato, nell’ipotesi in cui il procedimento si sia celebrato senza la presenza dell’imputato, è oggetto di un contrasto giurisprudenziale che viene portato all’attenzione delle Sezioni Unite dal provvedimento in esame. Secondo un primo orientamento, la l. 28 aprile 2014, n. 67 avrebbe implicitamente abrogato l’art. 442, 3 comma c.p.p. e l’art. 134 disp. att., secondo i quali la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato deve essere notificata all’imputato non comparso, unitamente all’avviso di deposito della sentenza stessa: l’istituto dell’assenza infatti  ha eliminato l’obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace (Cass. sez. I, 22 maggio 2018, n. 31049). Un diverso indirizzo giurisprudenziale, ritiene al contrario che l’art. 442, 3 comma c.p.p. e l’art. 134 disp. att. siano tuttora vigenti e prevedano la notificazione all’imputato non comparso della sentenza, in quanto il mancato intervento sull’art. 442, comma 3 c.p.p. non sarebbe frutto di una svista o di un difetto di coordinamento - come ritiene l’opposto orientamento - ma indice di una precisa volontà del legislatore di mantenere ferma la necessità di notifica della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato (Cass. sez. III, 19 gennaio 2018, n. 32505 e con riguardo al giudizio abbreviato in grado di appello Cass. sez. III, 27 marzo 2015, n. 29286).