argomento: corti europee - prove
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 19 febbraio 2019, Garbuz c. Ucraina)Articoli Correlati: prova dichiarativa decisiva - esame del teste - cross examination
La Corte ribadisce che, nei casi di impossibilità di escutere un testimone che abbia già reso dichiarazioni in fase di indagini, valgono i principi sanciti da Al-Khawaja e Tahery ([GC], nn. 26766/05 e 22228/06), e Schatschaschwili c. Germania ([GC], n. 9154/10). L’omesso esame di un teste a carico non rappresenta ex se una violazione dell’art 6, paragrafo 3, lettera d), se le dichiarazioni che verrebbero rese in sede dibattimentale non parrebbero essere difformi dagli atti di indagine (Shumeyev e altri c. Russia, n. 29474/07, 22 settembre 2015). Grava sull’imputato un onere di contestare la credibilità delle dichiarazioni, rammostrando possibili inattendibilità dei testimoni. Tale dimostrazione può essere fornita attraverso istituti appositamente previsti dall’ordinamento in grado di rimediare concretamente al vulnus difensivo. Onere dello Stato è quello di fornire tali strumenti e di attivarsi per consentire il corretto esame delle prove a carico. La valutazione sulla rilevanza della prova va, infine, effettuata alla luce della totalità del compendio probatorio valutandone il grado di «prova unica» o «prova decisiva». Anche il lungo periodo di tempo tra le dichiarazioni rese e la cross examination non inficia, di per sé, l’attendibilità delle stesse che deve essere espressamente contestata dall’imputato. Il decorso temporale può, tuttavia, rilevare in sede di ragionevole durata del processo. [Principi rispettati dallo Stato ucraino nell’assumere le dichiarazioni precedentemente rese in sede d’indagine di testimoni mai escussi ma più volte citati la cui attendibilità mai è stata contestate dall’imputato nemmeno attraverso il proprio esame].