argomento: corti europee - esecuzione/trattamento carcerario
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 19 febbraio 2019, Gömi c. Turchia)Articoli Correlati: Divieto di trattamenti inumani e degradanti - diritto alla salute e detenzione
Per violare il principio ex 3 Cedu, i trattamenti inumani e degradanti devono assumere un apprezzabile grado di intensità, desumibile dal caso concreto, avuto riguardo alla durata della pena, ai suoi effetti psicofisici e mentali, oltre al sesso, all'età e allo stato di salute del condannato (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, §91, CEDU 2000-XI). Lo stato detentivo di un soggetto patologico, sia dal punto di vista mentale (Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, §§111-115, CEDU 2001-III) che fisico (Prezzo c. Regno Unito n. 33394/96, §30, CEDU 2001-VII), può contrastare con l’articolo 3 della Convenzione (ex multis Mouisel c. Francia, n. 67263/01, §38, CEDU 2002-IX e Matencio c. Francia , n. 58749/00, §76, 15 gennaio 2004). Tuttavia, la conformità del trattamento carcerario del malato deve essere valutata alla luce di tre criteri: 1) la salute del detenuto; 2) la possibilità di cure mediche adeguate durante il periodo detentivo; 3) gli effetti della detenzione sullo stato di salute (Mouisel, cit., §§ 40-42, e Rivière c. Francia , n. 33834/03, §63, 11 luglio 2006). Pertanto, pur non sussistendo un obbligo generale di non detenzione per motivi di salute, lo Stato deve proteggere l'integrità fisica del detenuto, assicurando cure mediche adeguate, e non aggravando intollerabilmente il patimento già intrinseco alla condizione detentiva. [Principi disattesi dallo Stato turco circa le condizioni di detenzione di un soggetto affetto da schizofrenia cronica conclamata ed irreversibile condannato alla pena dell’ergastolo].