argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - esecuzione/trattamento carcerario
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Non è manifestamente infondata la questione costituzionale circa l’omessa previsione di una disciplina transitoria circa l’applicabilità dell’art. 4 bis o.p., così come modificato dall’art. 6, comma 1 lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, laddove ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli “ostativi”, determinando così l’impossibilità di applicare la sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna ex art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. La questione però non è rilevante attenendo la stessa all’esecuzione della sentenza impugnata ma può essere riproposta in sede di incidente di esecuzione.