argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 13 marzo 2019, n. 10963)Articoli Correlati: inammissibilità - sopravvenuta carenza di interesse - spese processuali - ricorso per cassazione
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, non comporta né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.