argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 4 marzo 2019, n. 9277)Articoli Correlati: giudizio di appello - rinnovazione del dibattimento - diritto alla prova
Il giudice d’appello ha l’obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, e quando infine la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado, o quando il giudice di primo grado aveva ritenuto superflue le prove già ammesse in relazione ad una pronuncia di assoluzione ex art. 129 c.p.p. non condivisa dal giudice di appello che ha riformato la sentenza con la condanna dell’imputato, senza previa escussione dei testi della difesa.