argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
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Il mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni per l’esecuzione del sequestro conservativo previsto dall’art. 675 c.p.c. e richiamato dall’art. 317, comma 3, c.p.p., non determina la decadenza del provvedimento di sequestro, sia perché il richiamo alle “forme previste dal codice di procedura civile” contenuto nell’art. 317, comma 3, c.p.p., attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito, sia perchè l’art. 317, comma 4, c.p.p. disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione.