argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - notificazioni e termini
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 22 febbraio 2019, n. 8048)Articoli Correlati: notificazioni - domicilio - difensore di ufficio - nullità - deducibilità
La notificazione del decreto che dispone il giudizio erroneamente omessa perché non disposta presso il domicilio, ancorché sia intervenuta la notifica al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., rimasto assente e sostituito per tutta la durata del processo da altro difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. determina ex art. 179, comma 1, c.p.p. una nullità assoluta suscettibile di essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità perché incidente sulla validità della vocatio in iudicium e dell’instaurazione del contraddittorio.