argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 19 febbraio 2019, n. 7395)Articoli Correlati: misure cautelari reali - appello cautelare - specificità dei motivi - esigenze cautelari
L’appello cautelare proposto contro il provvedimento che respinge l’istanza di revoca del sequestro preventivo è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciate e argomentate ragioni di fatto o di diritto astrattamente idonee a sorreggere l’accoglimento del gravame, ciò che, laddove si contesti la sopravvenuta inutilità della misura, implica necessariamente l’allegazione del venir meno delle originarie esigenze cautelari