argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali
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La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che abbia omesso di disporre l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell’art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal p.m. con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotta dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l’effettiva adozione di una misura di sicurezza illegale, non potendosi equiparare, ai fini della proponibilità della impugnazione, la illegalità della misura di sicurezza alla violazione dell’obbligo di statuire riguardo ad essa, tale omissione legittimando il pubblico ministero ad adire il magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 679, comma 1, c.p.p. e 205, comma 2, n. 1), c.p.