argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - azione/indagini preliminari
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 5 dicembre 2018, n. 54445)Articoli Correlati: fermo di indiziato di delitto - pericolo di fuga - valutazione ex ante
Il pericolo di fuga, da accertare con una valutazione ex ante per giustificare il fermo di indiziato di delitto, non può ritenersi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l’indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia “dato alla fuga” deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia.