argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali
» visualizza: il documento (Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2019 n. 2883)Articoli Correlati: giudizio abbreviato - integrazione probatoria - contestazioni suppletive
La sentenza in esame si discosta dall’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla ritualità delle contestazioni effettuate nell’ambito del giudizio abbreviato a prova integrata. Secondo l’uniforme e prevalente opinione espressa dalla Corte di cassazione, nel rito abbreviato aperto a integrazioni istruttorie sono possibili contestazioni che non siano correlate agli esiti dell’attività istruttoria, ma riguardino fatti o circostanze già in atti (Cass. sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 5200; Cass. sez. V, 18 febbraio 2009, n. 7047; Cass. sez. II, 22 giugno 2005, n. 23466; v. anche Cass. sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 48280). La sentenza in esame si discosta da tale orientamento, affermando che la contestazione suppletiva non può prescindere dai risultati dell’attività probatoria effettuata nel giudizio abbreviato, né può essere effettuata sulla base di circostanze già emerse dagli atti e così rimette alle Sezioni Unite il quesito se nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, a norma dell’art. 438, c.5 c.p.p. o nel quale l’integrazione sia stata disposta dal giudice, a norma dell’art. 441, c. 5 c.p.p. sia possibile la modifica dell’imputazione, allorché il fatto risulti diverso o emerga una circostanza aggravante o un reato connesso, anche nel caso in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva già si desumessero dagli atti delle indagini preliminari e non siano collegati ai predetti esiti istruttori.