argomento: decisioni in contrasto - tribunale per i minorenni
» visualizza: il documento (Cass. sez. II, 22 aprile 2015, n.16769)Articoli Correlati: tribunale per i minorenni - proscioglimento per difetto di imputabilità
La sentenza affronta una questione ,sorta nell’ambito dei procedimenti nei confronti di minorenni in ordine alla immediata declaratoria della non punibilità per difetto di imputabilità, sulla quale si sono formati divergenti indirizzi interpretativi.
Secondo un primo orientamento l’art. 26 d.P.R. n.448/1988 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere nei confronti del minore infraquattordicenne, considerato che l’art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità.
Conseguentemente, secondo questo indirizzo, al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l’insussistenza del fatto o l’attribuibilità dello stesso al minore prima della pronuncia del proscioglimento ex art. 26 d.P.R. n.448/1988 (Cass. sez. V, 25 novembre 2009 n.49863). Secondo un opposto orientamento, cui aderisce anche la pronuncia in esame, la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito.
Infatti la formula terminativa del proscioglimento ai sensi dell’art. art. 26 d.P.R. n.448/1988 non può essere considerata ampiamente liberatoria, come quelle di cui all’art. 129 c.p.p., potendo essere applicata al minore la misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziale o la libertà vigilata ex art. 224 c.p. secondo questa lettura, l'interpretazione conforme a Costituzione impone dunque che il giudice sia posto nella condizione di escludere che l’infraquattordicenne possa legittimamente aspirare a un proscioglimento nel merito.
Oltre all’interesse del minore a una rapida fuoriuscita dal circuito processuale, nondimeno va osservato che tale percorso sia effettuato con le cadenze, i tempi e, soprattutto, le garanzie che caratterizzano il processo penale (Cass. sez., V, 23 settembre 2009, n. 40550 ; Cass. sez.V, 17 gennaio 2012, n. 18052; Cass. sez. V, 23 aprile 2014, n.246969)