argomento: decisioni in contrasto - procedimenti speciali
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La sentenza in esame evidenzia un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al potere del giudice del dibattimento di convalidare l’arresto e disporre contestualmente il giudizio direttissimo qualora l’arrestato, per situazioni contingenti, non sia presente in udienza.
Secondo un primo indirizzo il legittimo impedimento dell’arrestato, impedendo la sua “presentazione” in udienza e la contestazione orale dell’imputazione, sarebbe incompatibile con l’instaurazione del procedimento davanti al giudice e precluderebbe la celebrazione del giudizio direttissimo e la convalida dell’arresto (Cass., sez. IV, 4 giugno 2009, n. 26450; Cass., sez. IV, 28 gennaio 2005, n. 19300).
Un diverso orientamento, seguito dalla sentenza in esame, ritiene viceversa che l’assenza fisica dell’imputato, sia essa dovuta a legittimo impedimento (Cass., sez. V, 26 maggio 2009, n. 24612 e Cass., sez. VI, 25 gennaio 2011, n. 3410; Cass., sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 53850) o ad una volontaria sottrazione (Cass., sez. VI., 18 aprile 2007, n. 17193; Cass., sez. V, 10 febbraio 2006, n. 11589), non impedisca il giudizio di convalida e l’instaurazione del rito direttissimo.