argomento: decisioni in contrasto - notificazioni e termini
» visualizza: il documento (Cass., sez. I, 22 febbraio 2017, n. 8805)Articoli Correlati: termini processuali
L’ordinanza di remissione degli atti alle Sezioni Unite in esame mira a risolvere un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’art. 175 comma 2 bis c.p.p., che fissa il termine per la presentazione dell’istanza di restituzione in termini in trenta giorni dal momento in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
Secondo l’orientamento maggioritario, perché la richiesta di restituzione in termini sia tempestiva e quindi ammissibile, è necessario che la stessa sia pervenuta al giudice, che ne è investito, nel termine fissato dall’art. 175 comma 2 bis c.p.p; nell’ipotesi in cui sia spedita a mezzo del servizio postale, si deve considerare la data della ricezione della stessa da parte dell’ufficio, non essendo applicabile in tal caso la disciplina dettata per la proposizione della impugnazione dall’art. 583, comma 2 c.p.p. (v. tra le altre Cass. Sez. V, 25 luglio 2016, n. 32148; Cass., sez. I, 12 febbraio 2014, n. 6726; Cass., sez. I, 17 giugno 2009, n. 25185). Al contrario recentemente la Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice, se l'istanza è presentata a mezzo del servizio postale, debba fare riferimento alla data di invio della stessa e non a quella di ricezione dell'atto, in quanto l’accezione del termine “presentazione” contenuto nell’art. 175 c.p.p. non giustifica sotto il profilo logico e letterale, un’interpretazione tale da escludere che l’istanza di restituzione in termini per l’impugnazione possa essere presentata tempestivamente nel momento in cui viene affidata al servizio postale per la spedizione (Cass., Sez. V, 24 marzo 2016, n. 12529; Cass., Sez. II, 11 dicembre 2013 n. 2234 ).