argomento: decisioni in contrasto - misure di prevenzione e sicurezza
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Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di comparire personalmente nell’ufficio della polizia competente, disposti a norma rispettivamente del primo e secondo comma dell’ art. 6 della legge n. 401 del 1989, possono essere revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. La norma tuttavia non specifica quale sia l’autorità competente a provvedere sulla richiesta di modifica o di revoca. L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che, in ragione della natura sostanzialmente amministrativa della misura e dell’intera procedura, l’intervento giurisdizionale sia incidentale e limitato alla sola fase genetica: una volta convalidato il provvedimento del Questore, il giudice non ha più il potere di incidere sul provvedimento divenuto definitivo (Cass., Sez. III, 9 aprile 2009, n. 15261; Cass., Sez., 5 luglio 2013, n. 38851; Cass. Sez. III, 22 maggio 2013, Pironti, n. 26641).
Secondo un opposto indirizzo, in considerazione della incidenza dell’obbligo di presentazione a comparire negli uffici della polizia sulla libertà personale del soggetto obbligato e della natura di misura di prevenzione dell’obbligo in esame, l’organo chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di revoca o modifica è il giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento e non l’autorità amministrativa (Cass., Sez. III, 15 giugno 2016, n. 24819).