argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari
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La sentenza in esame segnala un contrasto sui confini della categoria dei delitti commessi “con violenza alla persona” in presenza dei quali, a norma dell’art. 299 comma 3 c.p.p., è imposto alla parte che chieda la modifica dello stato cautelare l’onere di notificare la richiesta al difensore della persona offesa e, in mancanza, alla stessa parte lesa, a pena di inammissibilità.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale il riferimento ai delitti commessi “con violenza” è limitato alle fattispecie in cui la condotta violenta si caratterizza per l’esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima (Cass. Sez. II, 27.10.2015, n. 43353); nella pronuncia in esame si si afferma invece che l’art. 299, comma 3 c.p.p. trovi applicazione anche nei casi di cd. violenza occasionale, non essendo richiesta una relazione personale- affettiva tra autore e vittima del reato e persona offesa per far sorgere l’obbligo di preventiva notifica alla persona offesa (Cass. Sez. I, 11 aprile 2016, n. 14831)