argomento: decisioni in contrasto - indagini preliminari e difensive
» visualizza: il documento (Cass., Sez. VI, 27dicembre 2017, n. 57598)Articoli Correlati: indagini preliminari - chiusura delle indagini - ordinanza di archiviazione - imputazione coatta
Si registra un contrasto giurisprudenziale – sul quale la sentenza in esame sollecita la pronuncia delle Sezioni Unite - in ordine alla legittimazione a far valere l’abnormità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, respinta la richiesta di archiviazione, ordina l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per fatti di reato diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione.
Secondo un primo orientamento l’unico soggetto legittimato ad impugnare mediante ricorso per cassazione tale provvedimento abnorme è il pubblico ministero, perché in questa fase l’interlocuzione è esclusivamente tra giudice per le indagini preliminari e pubblico ministero ( Cass., sez. III, 28 marzo 2017, n. 15251; Cass., sez. IV, 20 marzo 2012, n. 10877; Cass., sez. V, 16 febbraio 2015, n. 6807).
Secondo un orientamento contrapposto l'indagato deve ritenersi legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone la formulazione dell'imputazione, in ordine a reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, essendo in tal caso violate le regole processuali poste a garanzia del contraddittorio (Cass., sez. VI, 12 agosto 2016, n. 34881).