argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., Sez. IV, 7.9.2015, n. 36059)Articoli Correlati: giudizio in cassazione - tenuità del fatto - applicazione nei procedimenti in corso
L’applicazione della nuova causa di estinzione del reato per tenuità del fatto anche ai procedimenti in corso, precedenti la novella, ed anche nel giudizio di Cassazione dipende dalla verifica - in tale ultima ipotesi - della sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto ricavabili da quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata.
Tale verifica non può condurre a un risultato favorevole al ricorrente se lo stesso, non solo si è reso responsabile della più grave tra le ipotesi criminose di cui all'art. 186 c.d.s., ma risulta altresì che il giudice di primo grado non ha ravvisato alcun specifico profilo di particolare tenuità del fatto, all'imputato essendo state negate anche le attenuanti generiche, con valutazione motivatamente condivisa dal giudice di appello e pertanto incensurabile.